La sentenza della Corte di Cassazione Penale ci consente di analizzare il tema del valore delle dichiarazioni di agenti di polizia penitenziaria per fatti accaduti all’interno di un carcere in un confronto con una diversa versione del detenuto che riteneva di essere stato oggetto di un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
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La Corte di appello confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dell’imputato cui si contestava di avere usato minaccia e violenza, mentre era detenuto, nei riguardi del personale della polizia penitenziaria per opporsi al compimenti di un atto del loro ufficio.
In particolare, dopo il colloquio con i congiunti, si sarebbe opposto ad una perquisizione affermando tra le altre cose “voi fate un abuso di potere”.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo, tra l’altro, il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. cioè la reazione legittima all’atto arbitrario del pubblico ufficiale.
La reazione dell’imputato sarebbe stata conseguente alla richiesta da parte della polizia penitenziaria di denudarsi completamente per sottoporsi a perquisizione.
Non si sarebbe trattato di una perquisizione ordinaria e la perquisizione con denudamento, in quanto particolarmente invasiva, sarebbe stata disposta senza un motivato autorizzatorio (in tal senso, si cita giurisprudenza della Corte di cassazione).
La Corte si sarebbe limitata ad affermare che la tesi difensiva dell’atto arbitrario non avrebbe trovato riscontri probatori.
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Il ricorso è stato considerato fondato.
Rileva la Suprema Corte che il tema attiene al tipo di perquisizione che gli agenti penitenziari chiesero di eseguire, non essendo in contestazione che nessuna autorizzazione era stata rilasciata per eseguire una perquisizione con denudamento.
Un tema, quello in questione, devoluto alla Corte di appello dall’imputato che, nel corso del suo esame, aveva riferito come gli agenti chiesero di sottoporsi ad una perquisizione con denudamento pur non essendo stato detto atto autorizzato.
L’imputato aveva fatto peraltro notare come la sua tesi difensiva fosse corroborata dal fatto che la sanzione disciplinare inflittagli nell’occasione fosse stata particolarmente lieve (tre giorni di isolamento) rispetto a quelle cui vengono sottoposti i detenuti per comportamenti del tipo di quello per cui si procede.
Proprio detta circostanza, si sostiene, sarebbe rivelatrice della anomalia della situazione.
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La Corte di appello ha affermato che non vi sarebbero ragioni per dubitare di quanto riferito concordemente dai testi di polizia penitenziaria, presenti sul posto al momento in cui i fatti si verificarono, che avevano dichiarato di come si fosse trattato di una perquisizione ordinaria e non con denudamento; testimoni, secondo la Corte, attendibili perché di polizia, perché non animati da un interesse inquinante e, ancora, perché le dichiarazioni dell’imputato sarebbero “di per sé” dotate di una minore capacità dimostrativa dei fatti narrati “in assenza di qualsivoglia riscontro”.
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La Cassazione non ha condiviso la conclusione poiché il tema ha una rilevante centrale nel processo e andava accertato con rigore, tenuto conto che le deposizioni del personale di polizia penitenziaria non potevano di per sé esautorare da approfondimenti probatori, essendo gli agenti soggetti non del tutto terzi rispetto alla ricostruzione alternativa dell’imputato.
Secondo la Corte, in particolare, non è stato chiarito è:
a) se fossero presenti, oltre agli agenti, altre persone al momento in cui i fatti si verificarono;
b) quali fossero le procedure che quotidianamente venivano eseguite dopo che i detenuti avevano colloqui;
c) quali i rapporti fra quegli agenti di polizia penitenziaria e il ricorrente;
d) cosa fu accertato nel procedimento disciplinare;
e) se la tesi della perquisizione arbitraria fu sostenuta sin dall’immediatezza dall’imputato;
f) quale tipo di sanzione disciplinare veniva normalmente inflitta per comportamenti del tipo di quelli per sui si procede e, in particolare, se la sanzione fu particolarmente blanda, e posto che lo sia stato, le ragioni di tale decisione;
g) se vi erano stati in precedenza comportamenti abusivi da parte degli agenti.
Rispetto a tali decisivi temi di prova, la motivazione è obiettivamente silente.
Cassazione Penale n. 30544 del 11.09.2025
15 settembre 2025










