Accesso ai file di log nelle intercettazioni telematiche

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In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione Penale è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale per chi opera nel campo delle indagini digitali e delle intercettazioni telematiche: l’accesso ai file di log nelle intercettazioni telematiche e alla loro duplicazione

Il caso riguardava la richiesta, da parte della difesa, di ottenere copia dei file di log prodotti dal server impiegato nelle attività di intercettazione telematica, al fine di verificare la regolarità delle operazioni di captazione e l’integrità del materiale probatorio.

La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso fondato sulla mancata consegna di tali file, evidenziando due aspetti chiave:

  • La richiesta era stata formulata in termini generici, senza indicare un concreto collegamento tra i log e una possibile lesione del diritto di difesa.
  • Non era stata dimostrata una specifica incidenza probatoria del dato richiesto sui risultati delle intercettazioni.

La Corte ha così ritenuto che la doglianza avesse carattere meramente esplorativo, richiamando il principio secondo cui l’acquisizione dei log non può essere invocata in modo astratto, ma deve collegarsi a un effettivo interesse difensivo concreto e circostanziato.

Interessante il richiamo alle Sezioni Unite civili (sent. n. 22302/2021), che avevano riconosciuto ai file di log una valenza probatoria autonoma, in quanto documentazione capace di fornire informazioni tecnicamente rilevanti – data e ora di registrazione, identificativi di accesso, tracciamento delle operazioni – elementi che, in un contesto digitale, possono incidere sulla genuinità e tracciabilità delle captazioni.

La Cassazione penale, pur non negando il principio, ne ridimensiona l’applicabilità nel procedimento cautelare, sottolineando la necessità di specificità e pertinenza dell’istanza difensiva.

Questo orientamento impone un cambio di passo: le istanze di accesso ai file di log nelle intercettazioni telematiche dovranno essere mirate, tecnicamente argomentate e correlate a uno specifico rischio di alterazione o irregolarità nella catena di custodia digitale.

In assenza di tali presupposti, il diritto alla duplicazione rischia di essere considerato “esplorativo” — e quindi respinto.

Cassazione Penale 33511 del 9.10.2025

13 ottobre 2025

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