La Cassazione su sequestro di messaggi whatsapp

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La sentenza della Cassazione Penale, al termine di un procedimento cautelare reale, affronta il tema del sequestro di messaggi whatsapp.

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Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei messaggi tramite l’applicativo “whatsapp”, sequestrati dagli inquirenti e valorizzati ai fini del quadro indiziario, per violazione dell’art. 15, Cost., dell’art. 8, CEDU, e dell’art. 254, cod. proc. pen.

Tali messaggi – si deduce – costituiscono corrispondenza e, pertanto, avrebbero potuto essere sequestrati solo in forza di un decreto del pubblico ministero o di un provvedimento del giudice, specificamente motivati anche con riferimento alla necessità di acquisire tali comunicazioni, in pregiudizio di un diritto di libertà oggetto di protezione costituzionale.

Il decreto di perquisizione e sequestro emesso, nel procedimento in esame, dal Pubblico ministero non sarebbe sufficiente, facendo esso riferimento al solo art. 252, cod. proc. pen., e non anche al successivo art. 254, e non menzionando tali specie di messaggi ma soltanto “missive” e “mails”, dovendo perciò intendersi limitato, in assenza dell’anzidetta motivazione specifica, a quel tipo di comunicazioni ormai divenute documento storico, secondo la distinzione operata dalla sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale.

Quindi, anche per effetto dell’inutilizzabilità di tale materiale probatorio, il quadro di gravità indiziaria verrebbe meno.

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La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile.

Secondo la Corte, l’ordinanza impugnata spiega razionalmente come il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero, avendo espressamente menzionato “missive” e “mails”, intendesse riferirsi a qualsiasi forma di corrispondenza, anche di natura digitale, non emergendo dal provvedimento, neppure implicitamente, alcuna ragione plausibile per escludere dal relativo ambito forme comunicative diversamente denominate, ma comunque rientranti nel genus della “corrispondenza”, secondo la definizione che ne dà lo stesso legislatore penale all’art. 616, cod. pen., ricomprendendovi «quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

In questo senso, del resto, soccorre la stessa sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, su cui il ricorrente fonda la propria doglianza, nella cui motivazione è detto esplicitamente che lo scambio di messaggi elettronici – email, sms, whatsapp e simili – rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15, Cost., dal momento che «quello di “corrispondenza” è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza», a prescindere «dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero».

Pertanto – prosegue la Corte costituzionale – «posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione whatsapp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» e costituendo «versioni contemporanee della corrispondenza epistolare e telegrafica».

E, ad ulteriore conforto, i giudici delle leggi richiamano anche la conforme giurisprudenza della Corte EDU, che senza incertezze riconduce sotto il cono di protezione dell’art. 8, CEDU, in cui pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court, i messaggi di posta elettronica (Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Barbulescu c. Romania, 72; Sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, Copland c. Regno Unito, 41), gli sms (Sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber c. Norvegia, 48) e la nnessaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite Internet (Grande Camera, sentenza Barbulescu, cit., 74).

Così come rilevato dal Tribunale del riesame, dunque, il riferimento testuale operato dal Pubblico ministero, nel proprio decreto, al solo art. 252 e non anche all’art. 254, cod. proc. pen., specificamente riguardante la corrispondenza, costituisce un dato puramente formale e di nessuna rilevanza, una volta che – come nessuno discute – siano state comunque rispettate le regole di acquisizione dell’elemento di prova.

Cassazione Penale 33844 del 15.10.2025

22 ottobre 2025

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