Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di nullità rilevabili nel giudizio di rinvio.
Secondo la Cassazione, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità (Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, Di, Rv. 270054 – 01).
Nel medesimo senso, sempre in tema di nullità rilevabili nel giudizio di rinvio, si è affermato che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell’ipotesi in cui il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263865 – 01).
Nel giudizio di rinvio, il divieto, di cui all’art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., di dedurre nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, comprende, altresì, la prospettazione di questioni sotto profili diversi da quelli rappresentati (Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday, Rv. 273883 – 01).
In altre parole, il presupposto giustificativo della norma risiede nella particolare efficacia intrinseca delle decisioni della Corte di Cassazione; il fondamento della disposizione di cui all’art.627, comma 4, cod.proc.pen. poggia, dunque, sulla definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa coessenziale, delle preclusioni che operano con riguardo al dedotto e al deducibile.
Ne segue, come corollario, il principio affermato dalla Corte, secondo cui la preclusione non è limitata alle nullità e alle inammissibilità, ma si estende anche alle inutilizzabilità, che, se intervenute nelle fasi del processo, anche in quelle di legittimità (Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep.2015, Borrelli, Rv. 261979), antecedenti all’annullamento, non possono essere più fatte valere nel giudizio di rinvio (Sez.5, n.10624 del 12/02/2009, Barbara, Rv.242980).
L’intangibilità della decisione copre, dunque, non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità, chiaro essendo che una simile operazione estensiva non si traduce nell’interpretazione analogica della disposizione, ma nell’esplicitazione di una regola direttamente ricavata da un principio generale dell’ordinamento.
Deve inferirsene che, nell’ipotesi in cui il processo torni al vaglio della Corte di Cassazione, le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio, onde le pregresse inutilizzabilità, al pari delle nullità e delle inammissibilità, restano inevitabilmente non più deducibili (Sez. 1, n.7963 del 15/01/2007, Pinto, n. m. sul punto; Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, Marine, Rv. 235274).
Cassazione Penale 33970 del 16.10.2025
20 ottobre 2025










