Il Tribunale dell’Unione Europea conferma gli obblighi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi VLOP (Very Large Online Platform) e respinge il ricorso contro la designazione ai sensi del Digital Services Act (DSA).
Introduzione
Con la sentenza del 19 novembre 2025 nella causa T-367/23, il Tribunale dell’Unione Europea (Settima Sezione ampliata) ha respinto integralmente il ricorso proposto da una nota società di e-commerce avverso la decisione della Commissione Europea che la designava come “piattaforma online di dimensioni molto grandi” (VLOP).
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore della compliance digitale, in quanto consolida l’interpretazione del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA) in materia di rischi sistemici e obblighi di trasparenza per i marketplace.
I Fatti e l’Oggetto del Ricorso
La ricorrente, gestore di un marketplace con oltre 45 milioni di destinatari attivi mensili nell’Unione, contestava la legittimità della propria designazione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del DSA.
Il ricorso si fondava su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 33, paragrafo 1, e degli articoli 38 e 39 del Regolamento, lamentando la violazione di diversi diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tra cui:
- Libertà d’impresa (art. 16 Carta);
- Parità di trattamento (art. 20 Carta);
- Libertà di espressione (art. 11 Carta);
- Rispetto della vita privata e protezione dei dati (artt. 7 e 8 Carta).
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha confermato la validità del quadro normativo del DSA e la correttezza della designazione operata dalla Commissione. Di seguito si analizzano i punti giuridici salienti emersi dalla motivazione.
1. Libertà d’impresa e Rischi Sistemici
Il Tribunale ha riconosciuto che gli obblighi previsti dagli articoli da 34 a 43 del DSA (gestione dei rischi, audit, trasparenza) costituiscono un’ingerenza nella libertà d’impresa, comportando costi e adeguamenti tecnici.
Tuttavia, tale ingerenza è stata ritenuta giustificata e proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse generale di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Un punto nodale della sentenza riguarda la definizione di “rischio sistemico”.
Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui i marketplace non sarebbero idonei a generare tali rischi.
È stato statuito che, indipendentemente dal fatto che costituiscano un “sistema” interconnesso come quello finanziario, i marketplace con un’ampia base utenti possono facilitare la diffusione di contenuti illegali o prodotti pericolosi, impattando significativamente sulla società.
2. Parità di Trattamento
È stata respinta l’argomentazione secondo cui i marketplace non dovrebbero essere equiparati a social network o motori di ricerca.
Il Tribunale ha chiarito che il criterio quantitativo dei 45 milioni di utenti non è arbitrario, poiché riflette la capacità della piattaforma di amplificare i rischi.
Inoltre, è stata esclusa la comparabilità con i rivenditori diretti (retailer), in quanto le piattaforme online diffondono informazioni fornite da terzi e beneficiano di specifiche esenzioni di responsabilità che non si applicano ai rivenditori propriamente detti.
3. Sistemi di Raccomandazione e Profilazione (Art. 38 DSA)
In merito all’obbligo di fornire almeno un’opzione di raccomandazione non basata sulla profilazione, il Tribunale ha stabilito che tale misura realizza un equo bilanciamento tra la libertà di espressione commerciale del gestore e la tutela dell’utente.
La disposizione non vieta la profilazione, ma impone un’alternativa che rafforza l’autodeterminazione del destinatario del servizio.
4. Trasparenza Pubblicitaria e Accesso ai Dati (Artt. 39 e 40 DSA)
La sentenza ha affrontato le eccezioni relative alla riservatezza dei dati aziendali.
- Registro pubblicitario (Art. 39): L’obbligo di rendere pubblico un registro delle pubblicità è stato ritenuto necessario per consentire il monitoraggio sociale e la tutela dei consumatori. Il Tribunale ha osservato che le informazioni richieste non includono dati critici sul successo commerciale delle campagne (es. ROI o dati di vendita) e che la trasparenza prevale sulla riservatezza in questo contesto.
- Accesso ai dati per la ricerca (Art. 40): L’obbligo di fornire dati ai ricercatori abilitati (“vetted researchers”) per l’analisi dei rischi sistemici è stato confermato. Il Tribunale ha sottolineato l’esistenza di garanzie procedurali, quali la necessità di una richiesta motivata e l’obbligo per i ricercatori di dimostrare la capacità di proteggere la riservatezza dei dati.
Conclusioni
Il rigetto del ricorso conferma l’impianto sanzionatorio e di compliance del Digital Services Act.
Le piattaforme designate come VLOP sono tenute a implementare misure di mitigazione dei rischi sistemici, indipendentemente dalla natura transazionale o sociale del loro modello di business.
21 novembre 2025










