La sicurezza sul lavoro e la corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresentano obblighi imprescindibili per ogni azienda anche per prevenire la responsabilità penale del datore di lavoro.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 34696 del 24.10.2025) ha ribadito con fermezza che l’omissione del DVR e la mancata prevenzione di rischi prevedibili determinano la responsabilità penale del datore di lavoro.
Di seguito analizziamo la vicenda processuale e i principi di diritto applicati dai giudici di legittimità.
La vicenda: infortunio per scivolamento su pavimento bagnato
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di un’azienda, condannato in appello per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p., comma 3).
La vittima, un dipendente con mansioni di panettiere, ha subito un grave infortunio mentre si accingeva ad accendere il forno di cottura.
La dinamica dell’incidente evidenziava gravi carenze strutturali e organizzative:
- Il lavoratore è scivolato a causa del pavimento bagnato.
- La caduta ha provocato una lesione al gomito con distacco parcellare dell’olecrano.
- Le conseguenze sono state un’astensione dal lavoro per 90 giorni e un’invalidità permanente dell’8% per deficit funzionale.
La difesa del datore di lavoro contestava il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento, ma la Suprema Corte ha respinto tale tesi.
La violazione normativa: assenza del DVR (Art. 28 D.Lgs. 81/2008)
Il fulcro della condanna risiede nella violazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro, infatti, aveva omesso di redigere il DVR (previsto dall’art. 17 dello stesso decreto).
Questa mancanza ha reso impossibile:
- Identificare correttamente i rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
- Adottare le misure preventive necessarie.
Il rischio prevedibile e non eliminabile
La Corte d’Appello di Cagliari, e successivamente la Cassazione, hanno sottolineato che le condizioni dell’ambiente di lavoro rendevano il rischio evidente:
- Il lavaggio e l’asciugatura del pavimento avvenivano solo a fine turno.
- Non vi era alcuna segnaletica di pericolo.
- Lo sversamento d’acqua era intrinseco all’uso dell’impastatrice.
Poiché il rischio di caduta era frequente, concreto e prevedibile, doveva essere inserito nel DVR con l’indicazione di misure idonee a prevenirlo.
Il ruolo del “Garante” e il comportamento del lavoratore
La sentenza chiarisce due punti fondamentali riguardo la responsabilità datoriale e il comportamento del dipendente:
- Il dovere di prevenzione: Il datore di lavoro, in qualità di soggetto “garante”, ha l’obbligo giuridico di organizzare un sistema efficace per la prevenzione infortunistica. Non basta segnalare il rischio verbalmente; è necessario formalizzarlo e gestirlo.
- L’interruzione del nesso causale: La condotta del lavoratore può scagionare il datore di lavoro solo se è considerata “abnorme”, ovvero se si colloca al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione.
Nel caso di specie, scivolare mentre si lavora al forno rientra pienamente nell’area di rischio tipica della prestazione lavorativa. Pertanto, il comportamento del dipendente non è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso di causa.
Conclusioni: l’importanza di un DVR specifico
La Cassazione, confermando la condanna, ha stabilito un principio chiaro: il DVR non è un mero adempimento burocratico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- Analizzare tutti i fattori di rischio presenti in azienda.
- Redigere il DVR con il massimo grado di specificità.
- Indicare le misure precauzionali e gli strumenti di protezione (DPI) adottati.
La mancata adozione del documento e il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza costituiscono la base per la responsabilità penale in caso di infortunio.
Cassazione Penale 34696 del 24.10.2025
12 novembre 2025










