Sequestro probatorio e legittimazione al ricorso

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La sentenza della Corte di Cassazione penale ci consente di soffermarci su un principio in tema di sequestro probatorio e legittimazione al ricorso.

La Corte di Cassazione ha ricordato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all’imposizione del vincolo, con la conseguenza che, solo là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente mentre altrimenti la cosa va restituita al soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all’indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all’indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene).

Invero, quando si ritenga esaurita – o quando non necessaria – la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., non può giustificarsi in alcun modo – se non nell’ottica di uno sviamento dell’atto dai fini tipici che la legge gli assegna – l’attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a fini diversi (cautelari o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità di evitare “la disponibilità della cosa in capo all’imputato”, implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto.

E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell’organo dell’accusa circa la rilevanza dell’apprensione ai fini dell’acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell’organo della giurisdizione.

Su queste premesse la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale

«La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio» (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro) (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Morrone, Rv. 277927 – 01).

Cassazione Penale 35407 del 29.10.2025

3 novembre 2025

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