La sentenza del Tribunale di Bergamo interviene su Whistleblowing e responsabilità datore di lavoro approfondendo le differenze tra mobbing e straining e quantificazione del danno morale.
Introduzione
Con la sentenza n. 951/2025 pubblicata il 6 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, ha affrontato una complessa fattispecie riguardante un dipendente pubblico (Agente di Polizia Locale) autore di segnalazioni di illeciti (whistleblowing).
La pronuncia offre rilevanti spunti di diritto in merito all’applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (nella formulazione ratione temporis vigente), con particolare riferimento all’inversione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione, e delinea i confini della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per danno da ambiente lavorativo stressogeno (straining), anche in assenza di un intento persecutorio unitario tipico del mobbing.
Fatti Rilevanti
La ricorrente, dipendente di un Consorzio di Polizia Locale, ha adito il Tribunale lamentando di aver subito condotte ritorsive a seguito di segnalazioni effettuate tra il 2018 e il 2019 all’ANAC e alla Guardia di Finanza.
Le denunce riguardavano irregolarità nell’erogazione di buoni pasto, indennità e utilizzo di fondi pubblici.
Successivamente a tali esposti, la lavoratrice ha subito:
- L’avvio di procedimenti disciplinari (poi archiviati).
- Una valutazione della performance gravemente insufficiente per l’anno 2020.
- Un demansionamento di fatto, con assegnazione a compiti meramente esecutivi (ufficio notifiche) e privazione degli strumenti informatici necessari.
- Un clima di isolamento e ostilità, alimentato da espressioni denigratorie proferite dal superiore gerarchico.
La ricorrente chiedeva la nullità dei provvedimenti ritorsivi e il risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali.
La Decisione: Nullità degli Atti Ritorsivi e Whistleblowing
Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità degli atti adottati dall’Ente (procedimenti disciplinari, valutazione negativa, assegnazione all’ufficio notifiche), applicando l’art. 54-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001.
Il punto nodale della motivazione risiede nel riparto dell’onere probatorio.
La norma prevede che, a fronte di misure discriminatorie o ritorsive successive alla segnalazione, spetti alla Pubblica Amministrazione dimostrare che tali misure siano state motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito tale prova liberatoria, stante la contiguità cronologica tra gli esposti e le misure adottate, e l’infondatezza sostanziale dei provvedimenti disciplinari e valutativi.
Analisi Legale: Mobbing, Straining e Art. 2087 c.c.
La sentenza opera un’importante distinzione tra mobbing e violazione dell’art. 2087 c.c. per ambiente nocivo.
Mentre per il mobbing è necessario il dolo specifico (intento persecutorio unitario), la responsabilità ex art. 2087 c.c. sussiste anche quando il datore di lavoro consenta colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno13131313.
Il Giudice ha accertato che la lavoratrice è stata soggetta a “condotte di progressiva mortificazione, demansionamento, isolamento ed emarginazione”.
Anche in assenza di un disegno persecutorio unitario, tali condotte hanno generato un ambiente nocivo che l’Ente datore di lavoro non ha impedito, configurando una responsabilità contrattuale per colpa.
Il Risarcimento del Danno
Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno distinguendo tra le diverse voci richieste:
- Danno Biologico ed Esistenziale (Negato): La CTU medico-legale ha escluso la sussistenza di una patologia psichica permanente causalmente connessa alle vicende lavorative. È stato altresì escluso il nesso causale con un episodio di aggressione fisica subito dalla ricorrente da parte di un terzo, ritenuto evento fortuito non imputabile all’organizzazione del lavoro.
- Danno Morale (Riconosciuto): Il Giudice ha riconosciuto il danno morale inteso come sofferenza soggettiva interiore (paura, disistima, vergogna). Tale pregiudizio è stato provato in via presuntiva, data la penosità dell’ambiente lavorativo protrattasi per circa tre anni.
La liquidazione è avvenuta in via equitativa ex art. 1226 c.c., quantificata in € 25.000,00, somma comprensiva del ristoro per il demansionamento (calcolato al 20% della retribuzione) e per la sofferenza morale.
Le domande di manleva verso le compagnie assicurative sono state respinte per l’operatività di specifiche clausole di esclusione relative a dipendenti e malattie professionali.
Tribunale di Bergamo_6.11.2025
19 novembre 2025










