Propaganda razziale e negazionismo sui social network

0
1125

La sentenza della Corte di Cassazione interviene sul tema della propaganda razziale e negazionismo sui social network affermando che la condivisione di contenuti negazionisti e antisemiti su Facebook integra il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

Introduzione

Con la sentenza n. 38806 depositata il 1° dicembre 2025, la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti della manifestazione del pensiero sui social network in relazione ai reati di odio razziale.

La pronuncia conferma l’orientamento di legittimità riguardante la capacità diffusiva delle piattaforme social quale elemento idoneo a integrare la condotta di propaganda prevista dall’art. 604-bis del codice penale.

Il Caso e il contesto investigativo

La vicenda trae origine da una condanna, confermata in appello, nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 604-bis, commi primo e terzo, c.p..

Le indagini, supportate da attività tecniche di intercettazione e analisi forense di dispositivi sequestrati, avevano evidenziato l’esistenza di un gruppo di matrice neonazista e suprematista.

Sebbene l’imputato non sia stato qualificato come intraneus all’associazione sovversiva ex art. 270-bis c.p., bensì come soggetto “vicino” agli esponenti della stessa, la sua condotta è stata ritenuta penalmente rilevante in relazione all’attività sui social network.

Nello specifico, all’imputato è stata contestata la pubblicazione sulla piattaforma “Facebook” di diversi post a contenuto antisemita e negazionista.

Tali contenuti includevano la negazione della Shoah, la contestazione dell’autenticità del diario di Anna Frank e la condivisione dei c.d. “88 precetti” di David Lane, teorico del suprematismo bianco.

I motivi del ricorso

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando le seguenti doglianze principali:

  • Erronea applicazione dell’art. 604-bis c.p.: Si sosteneva che la condotta si fosse limitata alla condivisione di una copertina di un periodico nazionale sul proprio profilo personale, priva di commenti aggiuntivi e con una diffusione limitata, non configurando pertanto attività di propaganda.
  • Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, argomentando sulla limitata offensività concreta dovuta al ridotto numero di contatti presenti sul profilo Facebook.
  • Dosimetria della pena: Si contestava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo non valorizzate le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità penale dell’imputato.

Sulla condotta di propaganda online

I Giudici di legittimità hanno rilevato che la condotta non si è limitata a un singolo post, bensì a una pluralità di pubblicazioni di scritti dal chiaro contenuto negazionista.

La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui integra il reato di cui all’art. 604-bis c.p. l’adesione a comunità virtuali ideologicamente orientate e la condivisione sulle bacheche social di messaggi discriminatori.

Elemento centrale della decisione è la natura del mezzo utilizzato: l’algoritmo dei social network, aumentando le interazioni tramite “like” e ricondivisioni, determina un “elevato pericolo di diffusione” dei contenuti ideologici verso un numero indeterminato di persone, integrando così il requisito della propaganda.

Sulla tenuità del fatto

La Corte ha respinto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.15. In fattispecie incriminatrici della propaganda di pensiero negazionista, il “mezzo” prescelto non è neutro.

L’utilizzo di un canale di diffusione ampio e incontrollabile come Facebook conferisce al fatto un disvalore e una capacità di danno tali da escludere la particolare tenuità, indipendentemente dal numero specifico di contatti diretti dell’utente.

Conclusioni

La sentenza n. 38806/2025 ribadisce la linea dura della giurisprudenza riguardo all’utilizzo dei social media come cassa di risonanza per ideologie discriminatorie.

Viene confermato che la “virtualità” dell’azione non ne diminuisce l’offensività; al contrario, le potenzialità diffusive degli algoritmi costituiscono un elemento aggravante nella valutazione della condotta di propaganda.

Cassazione Penale n.38806 del 1.12.2025

9 dicembre 2025

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...