D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211 : novità penali, 231 e whistleblowing

0
1591

D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211, Attuazione della direttiva 2024 /1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 ed entrerà in vigore dal 24 gennaio 2026. Di seguito sono illustrati gli aspetti salienti relativi alle novità penali, “231” e whistleblowing.

L’art. 3 del Decreto introduce, nel Libro II, Titolo I del Codice Penale il nuovo Capo I-bis, dedicato ai “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, il quale prevede le seguenti norme:

– art. 275-bis, Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chiunque (fattispecie comune), in violazione di un divieto, un obbligo o una restrizione imposti dalle misure restrittive UE (o da disposizioni nazionali che attuano tali misure restrittive):

a) metta direttamente o indirettamente a disposizione di soggetti interessati da tali misure o stanzi a loro vantaggio fondi o risorse economiche;

b) ometta di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a soggetti interessati da tal misure o di cui ne abbiano la disponibilità;

c) concluda a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate (comprese anche le fasi relative ai contratti di appalto pubblico o di concessione) con uno Stato terzo o con i suoi organismi con entità da questi direttamente possedute o controllate;

d) importi, esporti, commerci, venda, acquisti, trasferisca, faccia transitare o trasporti beni ovvero presti servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o di altro genere concernenti i medesimi beni;

e) presti servizi di qualsiasi natura (anche finanziaria) o svolga operazioni finanziarie;

La stessa pena si applica a chiunque eluda l’esecuzione di una misura restrittiva UE mediante:

a) l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche congelate posseduti, detenuti o controllati da un soggetto interessato da tali misure;

b) la presentazione o l’utilizzo di documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o beneficiario di fondi o di risorse economiche destinate al congelamento.

Se, nei casi citati, i fondi, le risorse economiche i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno un valore inferiore a euro 10.000 al momento del fatto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, salvo – in relazione alla lettera d) – i casi in cui il fatto abbia ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari UE o prodotti a duplice uso (dual use) ex all. I e IV, Reg. 2021/821 UE;

– art. 275-ter, Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell’entità od organismo designati (fattispecie propria), che, in violazione di un divieto, un obbligo o una restrizione imposti dalle misure restrittive UE (o da disposizioni nazionali che attuano tali misure restrittive) ometta si segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha il possesso o la detenzione all’interno del territorio dello Stato.

La stessa pena si applica a chiunque (fattispecie comune), in violazione dell’obbligo imposto dalle citate misure restrittive, ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragioni di ufficio o professionali, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato appartenenti, possedute o controllate da un soggetto interessato da quelle misure.

Nel caso in cui, al momento del fatto, i fondi o le risorse economiche abbiano un valore inferiore a euro 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 45.000;

– art. 275-quater, Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività.

Chiunque (fattispecie comune) effettua operazioni o presta servizi o comunque svolga attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. Quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva UE, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Nel caso in cui le predette attività al momento del fatto abbiano un valore inferiore a euro 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 80.000;

– art. 275-quinquies, Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea.

Nel caso in cui taluno dei fatti di cui all’art.275-bis, primo comma, lett. d), sia commesso per colpa grave e abbia ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari UE o prodotti a duplice uso (dual use) ex all. I e IV, Reg. 2021/821 UE, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

– gli artt. 275-sexies e 275-septies disciplinano, rispettivamente, un articolato sistema di circostanze aggravanti specifiche e di circostanze attenuanti specifiche;

– art. 275-octies, Confisca obbligatoria, prevede l’applicazione dell’istituto della confisca obbligatoria, anche per equivalente;

– art. 275-novies, Pubblicazione della sentenza di condanna, prevede l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna;

– art. 275-decies, Giurisdizione, secondo cui i reati in oggetto sono punibili secondo la legge italiana anche qualora siano commessi da un cittadino italiano in territorio estero.

L’art. 6 del Decreto introduce modifiche al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, all’art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria) è aggiunto il comma 3-bis, il quale prevede che, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria sia determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso l’illecito o, qualora inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui non sia possibile accertare tale fatturato, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun reato.

Dopo l’art. 25-octies.1 è inserito l’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione Europea) il quale disciplina gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto i delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune UE.

Nello specifico:

a) per la violazione degli artt. 275-bis, primo, secondo e quinto co. e 275-quater, primo co., c.p., nonché del D.lgs. n. 286/1998, si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dall’1 per cento al 5 per cento del fatturato globale totale citato o, qualora inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell’art. 275-ter, primo e secondo co., c.p. si applica la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all’1 per cento del fatturato globale totale citato o, qualora inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Nei casi in cui non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo dell’ente si applica all’ente la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui alla lettera a) e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 8 milione in relazione ai reati di cui alla lettera b).

Nei casi di condanna per uno dei reati di cui alle lettere a) e b) si applicano all’ente le sanzioni interdittive ex art 9, co. 2, D.lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2001 e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, la novella normativa, introducendo il criterio della determinazione della sanzione su base percentuale rispetto al fatturato, si allontana dal sistema delle quote per avvicinarsi ai modelli sanzionatori europei.

Infine, l’art. 7 del Decreto modifica l’art. 1, co. 1, D.lgs. 10 marzo 2024, n. 23, estendendo la protezione alle persone che segnalano la violazione di misure restrittive UE di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell’art. 12, co. 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n 286.

Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211

24 gennaio 2026

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...