La vergognosa impunità: odiare sui social è legittimo?

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Sintesi della puntata del 9/02/2026 del Forensics Caffè sul tema “La vergognosa impunità: odiare sui social è legittimo?”.

E’ possibile rivedere la puntata al seguente LINK.

È legittimo odiare sui social? La domanda, provocatoria ma tutt’altro che teorica, nasce da un caso concreto: una querela per commenti gravemente offensivi pubblicati su Facebook è stata archiviata dalla Procura e dal tribunale, sollevando interrogativi su limiti giuridici e responsabilità delle piattaforme.

Secondo quanto emerso, gli ostacoli incontrati sono stati di natura tecnica e giuridica: da un lato, la Procura avrebbe ritenuto impossibile identificare gli autori dei commenti anonimi, sottolineando come la piattaforma — appartenente a Meta Platforms — abbia sede negli Stati Uniti e non fornisca agevolmente gli indirizzi IP, anche in considerazione delle differenze normative sulla diffamazione. Dall’altro lato, il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di diffamazione, ritenendo i commenti rientranti nei limiti della “continenza” delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: espressioni aspre e sferzanti, ma non penalmente rilevanti. Una decisione che, secondo i critici, rischia di tradursi in un implicito lasciapassare all’odio online.

La linguista forense Chiara Meluzzi ha analizzato i commenti oggetto della querela distinguendo tra insulto e vero e proprio linguaggio d’odio. Nel primo caso, l’uso di termini dispregiativi rappresenterebbe un insulto implicito, volto a denigrare il destinatario. Nel secondo, invece, l’augurio di morte — pur privo di parolacce — configurerebbe hate speech: una forma di comunicazione che colloca la vittima in un gruppo ritenuto meritevole di violenza. Paradossalmente, frasi dichiarative e apparentemente “neutre” possono risultare più insidiose di un ordine diretto, insinuandosi con maggiore efficacia nel discorso pubblico.

L’avvocato Pietro De Salvatore critica l’interpretazione restrittiva del concetto di diffamazione; se il parametro è la continenza, osserva, si rischia di lasciare ampi margini di impunità. Viene inoltre evidenziata una disparità di trattamento: le piattaforme si attiverebbero con maggiore rapidità quando a essere colpiti sono personaggi pubblici o rappresentanti istituzionali, mentre il cittadino comune resterebbe spesso privo di tutela effettiva.

Sul piano sociale interviene Annalisa Nazzaro, che richiama l’attenzione sull’impatto dell’odio digitale sui giovani. Molti adolescenti non percepiscono la gravità dei commenti discriminatori, in un contesto in cui l’aggressività virtuale può sfociare in violenza reale: in questo scenario la scuola sta investendo nella prevenzione del cyberbullismo, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e di rimettere al centro la dignità della persona.

Più netta la posizione della consulente tecnica forense Sonia Cenceschi: l’impossibilità di identificare gli autori per ragioni di privacy o carenza di dati sarebbe spesso un alibi. In molti casi, sostiene, esistono elementi tracciabili come email, numeri di telefono o profili riconducibili a identità reali. Il fallimento delle indagini dipenderebbe piuttosto da carenze di tempo, risorse e volontà investigativa.

Alla luce delle lacune dell’attuale disciplina sulla diffamazione, nel dibattito emerge una proposta: introdurre un autonomo reato d’odio. L’odio, si sostiene, non è solo un’offesa individuale ma un fenomeno con dinamiche sociali proprie, capace di generare ulteriore violenza.

Definire un confine linguistico preciso per l’hate speech non è semplice, ma in casi evidenti — come l’augurio di morte — secondo i relatori sarebbe necessario uno strumento giuridico specifico. Perché, se il diritto non riesce a intercettare l’odio che circola online, il rischio è che l’impunità diventi la regola.

10 febbraio 2026

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