Libertà di espressione e uso dei social network per gli agenti di polizia

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Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul tema della libertà di espressione e uso dei social network per gli agenti di polizia.

Si tratta di una delicata questione riguardante il bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 della Costituzione, e i doveri di riserbo e decoro imposti agli appartenenti alle Forze di polizia nell’utilizzo delle piattaforme digitali.

La decisione ha ribaltato l’orientamento di primo grado, annullando una sanzione disciplinare irrogata a un agente per alcuni commenti pubblicati su Facebook.

Il fatto e il procedimento disciplinare

La vicenda trae origine dalla condotta di un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato che, all’interno di un gruppo Facebook “chiuso” e attraverso un profilo privato privo di riferimenti alla propria professione, aveva condiviso una critica rivolta alla classe politica.

Nello specifico, il post conteneva una frase relativa alla formazione accademica dei politici, accompagnata dal curriculum vitae di un candidato alla presidenza regionale e da un’emoticon sorridente.

A seguito di una segnalazione interna, la Questura di Rimini aveva avviato un procedimento disciplinare culminato nell’irrogazione della sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio. L’amministrazione contestava la violazione delle norme di condotta che impongono agli agenti, anche fuori servizio, un comportamento improntato a riserbo, cautela e conformità alla dignità delle funzioni svolte.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha accolto l’appello del dipendente, evidenziando diverse lacune nella motivazione del provvedimento sanzionatorio e nella ricostruzione dei fatti effettuata dall’amministrazione e dal giudice di prime cure.

I punti focali della decisione riguardano:

  • l’impossibilità di identificare il ricorrente come appartenente alla Polizia di Stato, dato che il gruppo social era inaccessibile a terzi e il profilo non conteneva immagini o informazioni che lo riconducessero all’amministrazione;
  • la natura delle espressioni utilizzate, ritenute non offensive, prive di volgarità e riconducibili a una legittima critica politica espressa in modo pacato e, a tratti, ironico;
  • la mancanza di una dimostrazione puntuale circa la gravità della condotta, necessaria per ritenere che le esternazioni abbiano effettivamente leso il prestigio dell’amministrazione o messo in pericolo la dignità delle funzioni;
  • l’irragionevolezza della presunzione secondo cui la conoscenza personale dell’agente nel suo comune di residenza potesse tradursi in un’automatica riconoscibilità della sua qualifica professionale da parte della generalità degli utenti del web.

Analisi legale e principi applicabili

La sentenza riafferma che, sebbene i diritti costituzionali dei militari e delle forze di polizia possano subire limitazioni in funzione della tutela di interessi superiori quali la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, deve sempre essere preservato uno “zoccolo duro” di tutela della libertà di espressione.

Il diritto alla manifestazione del pensiero è garantito da:

  • l’articolo 21 della Costituzione italiana;
  • l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU);
  • l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Secondo il Consiglio di Stato, affinché una condotta sui social network sia sanzionabile, l’amministrazione deve provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento sia stato gravemente lesivo dell’immagine istituzionale. Nel caso di specie, l’esercizio del diritto di critica politica come privato cittadino non ha travalicato i canoni di prudenza e continenza richiesti, non configurando pertanto un illecito disciplinare.

Consiglio di Stato n. 01097 del 11.02.2026

12 febbraio 2026

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