Prova del DNA e violazione dei protocolli

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La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità delle indagini genetiche nel processo penale, delineando il confine tra “prova piena” e “mero dato processuale” in presenza di violazioni dei protocolli scientifici internazionali.

Il caso di specie e l’iter processuale

Il procedimento traeva origine da una rapina aggravata ai danni di un istituto bancario.

In primo grado, l’imputato veniva condannato sulla base di un “match” genetico: il suo profilo era risultato sovrapponibile a quello estratto da un berretto di lana rinvenuto sul luogo del delitto.

Tuttavia, la Corte di Appello aveva successivamente assolto l’imputato “per non aver commesso il fatto”.

I giudici di secondo grado avevano rilevato gravi criticità nella gestione del reperto, tra cui:

. mancanza di tempestività nel sequestro: il berretto era stato repertato solo 11 giorni dopo l’evento;

. dDeficit documentale: assenza di relazioni analitiche dettagliate sulle fasi di estrazione e tipizzazione del DNA;

. indisponibilità dei dati grezzi: mancanza di elettroferogrammi completi e di indicazioni sulla quantità di DNA estratto.

La decisione della Suprema Corte

Il Sostituto Procuratore Generale aveva proposto ricorso lamentando l’omessa valutazione dell’incidenza concreta di tali violazioni sull’affidabilità del risultato.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento maggioritario in materia.

Gli ermellini hanno ribadito che, sebbene l’indagine genetica abbia natura di prova per l’elevatissimo potere identificativo , tale valenza è subordinata al rigoroso rispetto delle regole di repertazione, conservazione e analisi codificate dai protocolli internazionali.

Il principio di diritto

La Corte ha statuito che:

. l’analisi comparativa svolta in violazione dei protocolli non gode della certezza necessaria per la valenza indiziante autonoma;

. tali esiti costituiscono un mero dato processuale, privo di capacità dimostrativa se non confermato da altri elementi probatori solidi;

. la violazione della catena di custodia e la mancanza di trasparenza nelle fasi analitiche (rapporti strumentali e dati grezzi) impediscono la verificabilità del risultato, ledendo la procedura di formazione della prova.

Nel caso in esame, in assenza di riscontri dai tabulati telefonici, rilievi dattiloscopici o riconoscimenti testimoniali, il solo dato genetico “viziato” non è stato ritenuto sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità.

Cassazione Penale 4426 del 3.02.2026

23 febbraio 2026

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