Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione, in tema di prova scientifica e ricorso per cassazione, ha riaffermato i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza della Corte di Appello in materia di reati contro il patrimonio.
L’inammissibilità della “rilettura” della prova scientifica
Il primo motivo di ricorso verteva sulla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della responsabilità penale. La Corte ha chiarito che non è consentito dedurre vizi di motivazione per sollecitare una diversa lettura dei dati processuali o una ricostruzione storica dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità:
. alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi;
. non è possibile saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con altri modelli di ragionamento esterni.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha esplicitato correttamente le ragioni del convincimento basandosi su plurimi riscontri derivanti da distinti accertamenti tecnici.
Il divieto di motivi meramente reiterativi
Un ulteriore punto cardine dell’ordinanza riguarda l’inammissibilità dei motivi che si limitano a riprodurre le medesime doglianze già presentate in sede di appello.
Il ricorso che reitera questioni già puntualmente disattese dai giudici di secondo grado — in questo caso relative alla valutazione probatoria e alla sussistenza dell’aggravante dell’uso delle armi (art. 628, c. 2, n. 3 c.p.) — è considerato non consentito.
Tale approccio si risolve in una proposta di “lettura alternativa” del merito, estranea alle competenze della Suprema Corte.
Oltre ogni ragionevole dubbio e vizi motivazionali
Infine, la Corte ha rigettato come manifestamente infondate le critiche relative alla corretta applicazione del principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
I giudici di legittimità hanno rilevato che i vizi denunciati non emergevano dal testo della sentenza impugnata, la quale, al contrario, presentava un apparato argomentativo adeguato ed esente da illogicità.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cassazione Penale 4795 del 5.02.2026
24 febbraio 2026










