La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una decisione della Corte di appello, ribadendo principi fondamentali sulla valutazione della prova tecnica e indiziaria nel reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada).
Il caso e il contrasto probatorio
Il caso riguardava un conducente inizialmente assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per la fattispecie più grave (lett. c, tasso superiore a 1,5 g/l).
La condanna si basava esclusivamente sui rilievi dell’alcoltest, che avevano evidenziato valori discordanti tra la prima e la seconda prova (1,56 g/l e 1,48 g/l).
La difesa aveva contestato tale ricostruzione evidenziando due elementi critici:
. assenza di sintomi. Gli agenti operanti non avevano rilevato alcun indice sintomatico tipico dell’ebbrezza (alito alcolico, linguaggio sconnesso, andatura instabile);
. analisi della curva alcolemica: la consulenza tecnica di parte aveva dimostrato, analizzando l’andamento dei valori tra le due prove, come il tasso alcolico fosse in fase discendente, rendendo incerta l’attribuzione della fascia penale più alta.
Il principio di diritto: oltre il dato numerico
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che quando i valori dell’alcoltest sono limitrofi alla soglia tra due diverse ipotesi di reato (nello specifico tra la lett. b e la lett. c dell’art. 186), il solo dato numerico non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.
I punti chiave della decisione:
. necessità di elementi indiziari: In presenza di risultati tecnici contrastanti o al limite delle soglie legali, è necessario verificare la presenza di altri elementi, come gli indici sintomatici;
. rilevanza della consulenza tecnica: Le conclusioni del consulente tecnico di parte sulla curva alcolemica non possono essere ignorate, specialmente se corroborano l’assenza di segni visibili di alterazione;
. il dubbio a favore dell’imputato: Se non vi è certezza sulla sussistenza della soglia più elevata, il fatto deve essere ricondotto all’ipotesi penale meno grave o comunque riesaminato alla luce di tutti gli elementi di prova.
Conclusioni
La sentenza riafferma che la prova scientifica non deve essere feticisticamente seguita nel suo dato grezzo, ma va contestualizzata.
La mancanza di sintomi e l’incertezza tecnica impongono un rigore motivazionale che tenga conto della complessità del fenomeno dell’assorbimento dell’alcol.
Cassazione Penale 6795 del 19.02.2025
26 febbraio 2026










