Sequestro massivo di email no alle “indagini esplorative”

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La Corte di Cassazione annulla il sequestro delle email di due note società di navigazione poiché si è trattato di un’illegittima ricerca di notizie di reato tramite sequestri massivi.

Introduzione del Caso

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con tre sentenze depositate il 13 febbraio 2026 (n. 5994, 5996 e 5998), ha annullato senza rinvio i decreti di sequestro probatorio emessi dalla Procura di Genova nell’ambito di un’indagine per corruzione.

L’inchiesta riguardava il presunto rilascio di biglietti gratuiti o scontati a favore di circa 70 ufficiali della Capitaneria di Porto da parte di dirigenti e dipendenti di due società.

I fatti rilevanti

Il provvedimento colpiva l’intero contenuto delle caselle di posta elettronica aziendale di numerosi dipendenti e dirigenti.

Secondo la Procura, i biglietti di favore rappresentavano il corrispettivo per l’esercizio delle funzioni degli ufficiali di porto, impegnati in visite ispettive sulle navi della flotta.

I ricorrenti hanno denunciato la tardività dell’iscrizione nel registro degli indagati e la genericità della notizia di reato, definita come “incompiuta” e priva di una descrizione puntuale dei fatti.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha accolto i ricorsi, ordinando l’immediata restituzione del materiale sequestrato senza trattenimento di copia.

I punti cardine della decisione riguardano:

  • indeterminatezza della notizia di reato. La Corte ha rilevato che l’iscrizione effettuata nel luglio 2025 era “vaga e indeterminata”, limitandosi a elenchi di nomi e articoli di legge senza descrivere il “fatto”. Secondo la riforma “Cartabia” (D.Lgs. 150/2022), la notizia di reato deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile;
  • divieto di sequestro esplorativo. Il sequestro è stato giudicato illegittimo in quanto finalizzato alla “ricerca di una notizia di reato” piuttosto che alla sua conferma. La Cassazione ha ribadito che non si può utilizzare il sequestro probatorio per compiere indagini massive alla ricerca di illeciti non ancora individuati nella loro specificità fattuale;
  • violazione del principio di proporzionalità. L’apprensione di tutto il contenuto delle caselle email, senza l’uso di parole chiave o criteri di selezione temporale e tematica, è stata ritenuta una misura “totalizzante” e sproporzionata. Il Pubblico Ministero avrebbe dovuto illustrare le ragioni della necessità di un sequestro così esteso.

Conclusione

La Corte sottolinea che l’accordo corruttivo ex art. 318 c.p. non può essere desunto dalla mera fruizione di un’utilità (i biglietti), ma richiede la prova di un nesso sinallagmatico tra la dazione e l’esercizio della funzione. In assenza di una descrizione del pactum sceleris, il sequestro massivo si trasforma in un abuso del processo che viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

Cassazione Penale 5994 del 13.02.2026

Cassazione Penale 5996 del 13.02.2026

Cassazione Penale 5998 del 13.02.2026

4 marzo 2026

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