La Corte di Giustizia UE definisce i confini del pastiche nel campionamento musicale. Analisi della sentenza Pelham/Kraftwerk sul bilanciamento tra copyright e libertà artistica.
In particolare, con la sentenza del 14 aprile 2026 nella causa C-590/23, ha stabilito un importante precedente giuridico in materia di proprietà intellettuale e libertà artistica.
La decisione chiarisce la portata dell’eccezione di “pastiche” nell’ambito del campionamento musicale (sampling), offrendo una chiave di lettura fondamentale per il bilanciamento tra i diritti esclusivi dei produttori fonografici e la libertà creativa degli artisti.
Il caso: la disputa ventennale tra Kraftwerk e Pelham
La controversia trae origine dall’utilizzo di una sequenza ritmica di circa due secondi prelevata dal brano “Metall auf Metall” dei Kraftwerk (1977) e inserita, mediante ripetizioni successive, nel brano “Nur mir” prodotto dalla Pelham GmbH (1997).
Dopo oltre vent’anni di contenzioso nei tribunali tedeschi, la questione centrale riguardava la liceità di tale condotta alla luce della nuova eccezione introdotta nel diritto tedesco a partire dal 7 giugno 2021, che autorizza l’uso di opere protette a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
La definizione giuridica di “pastiche”
Poiché la normativa europea (Direttiva 2001/29/CE) non fornisce una definizione esplicita di pastiche, la Corte ha fornito un’interpretazione autonoma e uniforme per tutto il territorio dell’Unione.
Secondo i giudici della Grande Sezione, un’opera può essere qualificata come pastiche quando presenta le seguenti caratteristiche:
- evocazione e differenza: la nuova creazione deve evocare una o più opere preesistenti, ma deve mostrare differenze percettibili rispetto a queste ultime;
- utilizzo di elementi caratteristici: il pastiche deve impiegare elementi protetti che siano distintivi dell’opera originale;
- dialogo artistico: lo scopo deve essere quello di instaurare un dialogo artistico o creativo riconoscibile come tale con l’opera di riferimento.
Forme e modalità del dialogo creativo
La Corte ha precisato che il dialogo artistico può manifestarsi in diverse modalità:
- attraverso un’imitazione stilistica aperta dell’opera originale;
- come forma di omaggio all’autore o al brano di provenienza;
- mediante un confronto umoristico o critico con i materiali protetti.
Inoltre, la sentenza chiarisce che l’eccezione di pastiche non ha carattere residuale (ovvero non copre qualsiasi utilizzo creativo indistinto) e non comprende in alcun modo il plagio o le imitazioni dissimulate volte a ingannare il pubblico.
Il criterio dell’oggettività e il bilanciamento dei diritti
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l’aspetto soggettivo dell’utilizzatore. La Corte ha stabilito che non è necessario accertare l’intenzione soggettiva dell’artista di creare un pastiche.
È invece sufficiente che tale natura sia riconoscibile oggettivamente da una persona che conosca l’opera originale e possieda la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il riferimento.
Questo orientamento mira a garantire la certezza del diritto e a tutelare gli investimenti dei produttori di fonogrammi (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali), senza tuttavia soffocare la libertà delle arti e la libertà di espressione (artt. 11 e 13 della Carta).
Sentenza causa C-590/23 del 14.04.2026
22 aprile 2026










