Le diverse fattispecie di bancarotta documentale

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La sentenza in commento offre un’importante occasione per ribadire i principi di diritto che governano la distinzione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo richiesto per ciascuna di esse.

La Suprema Corte, annullando con rinvio la decisione della Corte d’appello, ha censurato un errore di diritto nell’applicazione della norma incriminatrice, chiarendo in modo netto i confini tra la bancarotta fraudolenta documentale “generale”, quella “specifica” e la bancarotta semplice documentale.

La Distinzione tra le fattispecie di bancarotta documentale

Il fulcro della decisione risiede nella precisa delineazione delle condotte e degli elementi psicologici che caratterizzano i reati di bancarotta documentale previsti dagli artt. 216 e 217 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare).

La giurisprudenza di legittimità, come richiamato nella sentenza, distingue due ipotesi alternative all’interno dell’art. 216, comma 1, n. 2:

  1. Bancarotta fraudolenta documentale “generale” (o per tenuta fraudolenta): Questa fattispecie si configura quando l’imprenditore tiene i libri e le altre scritture contabili “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” [Cass. Pen., Sez. 5, N. 15743 del 13-04-2023]. La condotta materiale presuppone l’esistenza fisica delle scritture, le quali vengono però manipolate attraverso annotazioni false o l’omissione di dati veri, rendendole ingannevoli [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026]. Per l’integrazione di questo reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere le scritture in modo irregolare, con la consapevolezza che ciò possa impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali e gestionali dell’impresa [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026][Cass. Pen., Sez. 5, N. 26763 del 22-07-2025][Cass. Pen., Sez. 5, N. 24515 del 03-07-2025].
  2. Bancarotta fraudolenta documentale “specifica” (o per sottrazione/omissione): Questa ipotesi ricorre quando l’imprenditore “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili”. La giurisprudenza ha equiparato a tali condotte anche la totale omissione della tenuta delle scritture contabili [Cass. Pen., Sez. 5, N. 15743 del 13-04-2023][Cass. Pen., Sez. 5, N. 24515 del 03-07-2025]. A differenza della precedente, questa fattispecie è caratterizzata dalla fisica inesistenza, totale o parziale, della documentazione contabile [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026]. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026][Cass. Pen., Sez. 5, N. 26763 del 22-07-2025].

La Corte sottolinea che le due ipotesi sono alternative e inconciliabili.

Siccome non è possibile che i libri contabili non esistano e, al contempo, siano tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (condotta che, si ripete, presuppone l’inattendibilità fraudolenta di scritture esistenti: ancora Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015; Sez. 5, n. 4352 del 17/01/2023), le due ipotesi sono alternative tra loro (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020). [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026]

Entrambe le forme di bancarotta fraudolenta si distinguono, a loro volta, dalla bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2, L. Fall.), che punisce l’omessa tenuta o la tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento. Tale reato, di natura residuale, non richiede né l’impossibilità di ricostruzione del patrimonio (e il relativo dolo generico), né il dolo specifico di pregiudizio. Per la sua configurazione è sufficiente che la condotta sia posta in essere con coscienza e volontà o anche per semplice negligenza [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026][Cass. Pen., Sez. 5, N. 26763 del 22-07-2025][Cass. Pen., Sez. 5, N. 15743 del 13-04-2023].

L’Errore di Diritto della Corte d’Appello

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale sulla base della constatazione che le scritture contabili erano del tutto mancanti, non essendo mai state consegnate al curatore. Tuttavia, aveva erroneamente qualificato il fatto come bancarotta “generica”, ritenendo sufficiente il dolo generico finalizzato a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, escludendo la necessità di accertare il fine di recare pregiudizio ai creditori [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026].

La Suprema Corte ha censurato tale impostazione come un palese errore di diritto. La condotta accertata (mancanza delle scritture) non poteva essere ricondotta alla bancarotta “generale”, che presuppone l’esistenza di libri contabili tenuti in modo fraudolento, bensì a quella “specifica”, che sanziona proprio l’occultamento o l’omessa tenuta. Di conseguenza, era indispensabile accertare la sussistenza del dolo specifico.

Nella specie, come detto, la Corte d’appello dà atto della mancanza delle scritture contabili, assumendo non fosse “necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori” ovvero che i curatori non avevano potuto “ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società”, e tanto “a causa dell’assenza di scritture contabili, le quali non sono state mai consegnate o rinvenute presso la società o lo studio Norcia”: il che è errato in diritto, come detto, essendo, per contro, in tal caso indispensabile (proprio al fine di distinguere la fattispecie ritenuta dalla bancarotta documentale semplice, dovuta anche solo a trascuratezza) proprio che emerga «il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto», fine da ritenere sulla base dei citati indici fattuali. [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026]

In sostanza, la Corte d’appello ha operato un’inammissibile commistione tra le due fattispecie, applicando l’elemento soggettivo della bancarotta “generale” a una condotta materiale tipica della bancarotta “specifica” [Cass. Pen., Sez. 5, N. 15743 del 13-04-2023].

La prova del dolo specifico

La sentenza ribadisce che la prova del dolo specifico nella bancarotta documentale per omissione non può essere presunta, ma deve essere desunta da elementi fattuali concreti e circostanze esteriori [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026][Cass. Pen., Sez. 5, N. 26763 del 22-07-2025]. La semplice mancata consegna dei libri contabili, pur integrando l’elemento oggettivo del reato, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’intento fraudolento, potendo essere il risultato di mera trascuratezza e, quindi, integrare la meno grave ipotesi di bancarotta semplice.

La Corte elenca alcuni “indici sintomatici” del dolo specifico, valorizzati dalla giurisprudenza, quali:

  • il sottrarsi a ogni contatto con il curatore per evitare la consegna delle scritture [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026].
  • la presenza di passività elevate a fronte di un attivo inesistente o irrisorio [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026][Cass. Pen., Sez. 5, N. 24515 del 03-07-2025].
  • il consapevole protrarsi del comportamento omissivo per un lungo periodo di tempo [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026].
  • la giustificazione non veritiera della mancanza delle scritture [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026].
  • la strumentalità dell’omissione contabile all’occultamento di operazioni distrattive [Cass. Pen., Sez. 5, N. 26763 del 22-07-2025][Cass. Pen., Sez. 5, N. 24515 del 03-07-2025].

In conclusione, la sentenza annulla la decisione impugnata perché basata su una motivazione incongrua e giuridicamente errata, imponendo al giudice del rinvio di effettuare una nuova valutazione del fatto.

Quest’ultimo dovrà, in primo luogo, qualificare correttamente la condotta (omissione delle scritture) e, successivamente, verificare, sulla base di specifici indici fattuali, se essa sia stata sorretta dal dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale “specifica” o se, in assenza di tale prova, debba essere riqualificata nella fattispecie di bancarotta semplice documentale [Cass. Pen., Sez. 5, N. 8113 del 02-03-2026].

Cassazione Penale Sez. 5, N. 8113 del 02.03.2026

21 maggio 2026

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