In data 5 giugno 2026 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2952, d’iniziativa parlamentare, di riforma del d.lgs. 231/2001.
Il DDL si prefigge l’introduzione di una serie di modifiche sostanziali e processuali alla disciplina della responsabilità degli enti da reato.
Il testo mira a ridefinire i confini della responsabilità aziendale, superando i contrasti interpretativi e valorizzando le condotte riparatorie e collaborative poste in essere dalle organizzazioni collettive.
Inquadramento generale e limiti soggettivi di applicazione
L’intervento normativo sopprime la qualificazione di “responsabilità amministrativa” per adottare la dicitura neutrale di “responsabilità da reato dell’ente”, allineandosi alla giurisprudenza prevalente sulla natura sostanzialmente punitiva del sistema.
Sul piano soggettivo, l’ambito di applicazione viene circoscritto escludendo espressamente le ditte individuali e introducendo parametri oggettivi e cumulativi per esentare gli enti di piccole dimensioni:
- un attivo patrimoniale annuo non superiore a 220.000 euro;
- ricavi delle vendite e prestazioni annui fino a 440.000 euro;
- un organico medio non superiore a dieci dipendenti;
- l’assenza di effettiva autonomia decisionale rispetto ai soggetti controllanti, purché l’ente non eserciti attività di direzione e coordinamento.
Per le realtà con meno di trenta dipendenti, l’Organismo di Vigilanza (OdV) può assumere forma monocratica interna, purché autonoma dai vertici aziendali. Per gli enti di medie dimensioni è istituito un sistema semplificato di prevenzione.
Criteri di imputazione oggettiva e soggettiva
La proposta ridefinisce le regole di attribuzione dell’illecito, unificando il regime soggettivo tra soggetti apicali e subordinati ed eliminando la presunzione di colpa d’organizzazione a carico del vertice.
Il parametro cardine diventa l’idoneità del modello a “ridurre il rischio” di reato.
Nei reati colposi, il criterio dell’interesse o vantaggio sussiste esclusivamente qualora la violazione cautelare abbia generato un risparmio di spesa o un beneficio economico. La responsabilità si estende alla controllante per i reati commessi nelle controllate solo ove il fatto realizzi uno specifico interesse della holding.
Struttura del modello organizzativo e disciplina dell’OdV
Il modello di organizzazione, gestione e controllo viene articolato in tre sezioni obbligatorie:
- parte generale, contenente l’assetto di governance, le deleghe, il codice etico, il whistleblowing e il sistema disciplinare;
- parte speciale, deputata alla mappatura dei processi sensibili e alla descrizione delle fattispecie di reato;
- protocolli operativi, incentrati sulla segregazione delle funzioni e sui flussi informativi.
Nelle società di capitali, l’OdV deve essere composto da almeno tre membri, con il divieto di cumulo con cariche nel collegio sindacale o negli altri organi di controllo societario.
Cause di non punibilità, particolare tenuità e messa alla prova
Il testo potenzia gli strumenti premiali attraverso disposizioni dedicate:
- causa di non punibilità per cooperazione tempestiva ex art. 17-bis, riservata all’ente dotato di modello che fornisca prove decisive prima della formale conoscenza del procedimento, ripari il danno e rimuova i deficit organizzativi;
- esclusione della responsabilità per particolare tenuità del fatto ex art. 8-bis, applicabile alle violazioni con sanzione non superiore a trecento quote;
- sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 23-bis, condizionata all’adozione del modello, alla riparazione delle conseguenze dannose e allo svolgimento di attività di utilità sociale.
La prescrizione dell’illecito viene infine parametrata alla pena edittale massima prevista per il singolo reato presupposto, arrestandosi con la sentenza di primo grado.
Testo DDL 2952 Camera dei Deputati
10 giugno 2026











