Delega per la riforma dell’ordinamento forense

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La legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, fissando criteri per l’esercizio della professione, l’accesso all’albo, i compensi, il regime disciplinare e le forme societarie.

Il provvedimento introduce un quadro normativo teso a riordinare le prerogative professionali, a rafforzare la tutela del segreto e a ridefinire la governance istituzionale della categoria.

I principi generali e le attività riservate

Il testo definisce l’ambito operativo esclusivo degli iscritti all’albo e interviene sui presupposti di nullità delle pattuizioni economiche stipulate con soggetti non abilitati. I criteri direttivi delineano l’assetto delle competenze nel modo seguente:

  • riserva dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata;
  • attribuzione agli avvocati della consulenza e assistenza legale stragiudiziale continuativa e organizzata, ove connessa all’attività giurisdizionale, salve le specifiche competenze di altre professioni regolamentate;
  • nullità di ogni accordo economico avente a oggetto corrispettivi corrisposti a non iscritti per attività legali connesse a quella giurisdizionale;
  • ripristino formale dell’istituto del giuramento e rafforzamento dell’inviolabilità del segreto professionale;
  • obbligo di stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimali minimi aggiornati periodicamente.

Modalità di esercizio in forma collettiva e regime delle incompatibilità

La delega interviene sulla regolamentazione delle società tra avvocati, delle reti professionali e delle collaborazioni continuative, stabilendo che:

  • la partecipazione a società tra avvocati richiede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto appartengano a professionisti iscritti all’albo o ad altri albi regolamentati;
  • i soci non professionisti sono ammessi esclusivamente per prestazioni tecniche o finalità di investimento, con divieto di svolgere attività prevalente in loro favore;
  • la maggioranza dei componenti dell’organo gestorio societario deve essere composta da soci avvocati;
  • l’esercizio della professione resta incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo continuativo, con l’attività d’impresa e con la funzione notarile;
  • sussiste compatibilità con l’insegnamento universitario o scolastico in materie giuridiche, con l’amministrazione di beni personali e con le cariche di amministratore in società di capitali.

Tirocinio, esame di Stato e procedimento disciplinare

Il percorso di abilitazione e l’esercizio della potestà disciplinare vengono riorganizzati secondo regole uniformi a livello nazionale. Le principali direttrici riguardano:

  • durata del tirocinio fissata in diciotto mesi, con frequenza obbligatoria per dodici mesi dei corsi teorico-pratici presso scuole forensi o enti accreditati;
  • esame di Stato articolato in due prove scritte (parere motivato e atto giudiziario in modalità videoscrittura) e una prova orale su casi pratici e quesiti interdisciplinari;
  • attribuzione della giurisdizione disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina, con termine di prescrizione dell’azione fissato in sei anni dal fatto;
  • previsione di un rito semplificato con richiamo verbale per le infrazioni di minima entità e regolamentazione della sospensione cautelare.

Legge delega riforma forense n.137 del 28.07.2026

30.07.2026

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