Le Sezioni Unite Penali su interrogatorio preventivo nelle misure cautelari

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali sono intervenuti sul tema dell’interrogatorio preventivo nelle misure cautelari.

La Suprema Corte ha composto i contrasti ermeneutici relativi all’applicazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114 del 2024. Il supremo consesso ha chiarito la portata applicativa dell’interrogatorio preventivo nei procedimenti soggettivamente cumulativi e ne ha definito il regime di deducibilità processuale.

Fatti del caso

La vicenda processuale trae origine dall’applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di due coindagati per reati tra loro collegati. L’ordinanza genetica veniva emessa senza procedere al previo contraddittorio nei confronti del ricorrente, al quale non erano ascritti delitti rientranti nelle categorie derogatorie di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Eseguita la misura, il ricorrente si avvaleva della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e proponeva successivamente ricorso diretto per cassazione denunciando la nullità del titolo cautelare. La sezione semplice rimetteva la questione alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto concernente l’estensione delle deroghe nei procedimenti cumulativi e i limiti temporali di deduzione della nullità a regime intermedio.

Decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarando l’inefficacia della misura cautelare. In particolare, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  • l’obbligo del previo interrogatorio ha portata individuale e impone l’adozione di moduli procedimentali differenziati nei procedimenti soggettivamente cumulativi, non potendosi estendere le deroghe cautelari proprie di un coindagato agli altri correi di reati connessi o collegati;
  • l’omissione dell’interrogatorio preventivo integra una nullità generale a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabile d’ufficio dallo stesso, nonché deducibile mediante ricorso per cassazione;
  • il mancato rilievo del vizio durante l’interrogatorio di garanzia successivo o l’essersi avvalsi della facoltà di non rispondere non comportano alcuna sanatoria della nullità del provvedimento genetico.

Analisi legale sull’autonomia delle posizioni cautelari e sulle garanzie difensive

La pronuncia consolida il principio per cui l’azione cautelare è strutturalmente individuale, postulando la verifica delle esigenze e dei presupposti restrittivi in capo al singolo destinatario.

L’interrogatorio preventivo risponde a un rigoroso favor libertatis che anticipa il contraddittorio alla fase pre-decisoria, con la conseguenza che le ipotesi derogatorie connesse alla necessità della sorpresa non possono essere dilatate per ragioni di mera economia o connessione probatoria.

Sul piano processuale, la nullità scaturente dall’omesso adempimento inficia la formazione stessa del titolo custodiale, legittimandone la deduzione nella sede tipica di impugnazione della misura senza alcuna preclusione derivante dal comportamento serbato dall’indagato nell’interrogatorio postumo.

Cassazione Sezioni Unite 28898 del 30.07.2026

31 luglio 2026

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