La Corte di Cassazione civile è intervenuta in tema di indagini dul DNA e accertamento della filiazione chiarendo i confini delle indagini sul DNA nell’ambito dei giudizi di accertamento giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ.
La pronuncia si sofferma sull’efficacia probatoria dei test genetici e sull’inutilizzabilità di ipotesi statistiche fondate su consanguinei non specificamente allegati nel contraddittorio processuale.
Fatti del caso
La controversia scaturisce dall’azione intrapresa dalla rappresentante legale della figlia di un soggetto deceduto, volta a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del presunto genitore.
In sede di appello, la corte distrettuale ha dichiarato il legame biologico sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, la cui indagine genetica ha riscontrato un indice di verosimiglianza di paternità pari al 99,99%.
Il presunto padre ha promosso ricorso per cassazione lamentando che il consulente tecnico non avesse considerato l’esistenza di propri fratelli maschi. Secondo la difesa del ricorrente, tale dato biologico avrebbe dovuto comportare l’applicazione di un modello probabilistico basato su consanguinei correlati, con conseguente abbassamento statistico del risultato a un mero livello di supporto moderato.
Decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato la piena validità scientifica e processuale della perizia genetica. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che:
- l’indagine genetica costituisce lo strumento istruttorio fondamentale per l’accertamento della verità biologica del rapporto di filiazione e non ha natura esplorativa;
- il calcolo statistico del rapporto di verosimiglianza non viene inficiato dalla mera esistenza di consanguinei, occorrendo l’espressa allegazione di una paternità alternativa concreta in capo a uno di essi;
- il perito d’ufficio deve attenersi alle sole circostanze introdotte tempestivamente dalle parti, senza ampliare lo spettro d’indagine a scenari teorici non dedotti in giudizio;
- la deduzione tardiva della presenza di parenti maschi, sollevata unicamente nelle osservazioni alla bozza peritale, non assume rilevanza in assenza di prove o allegazioni relative a specifici rapporti tra la madre e i terzi consanguinei.
Analisi legale sul valore probatorio delle analisi biologiche
L’ordinanza ribadisce la centralità delle indagini sul DNA nel contenzioso familiare e ne fissa i limiti di interpretazione forense. La genetica applicata al diritto processuale esige che i modelli statistici di calcolo siano conformati rigorosamente ai fatti ritualmente allegati nel processo.
La prospettazione teorica secondo cui la presenza di consanguinei di primo grado attenuerebbe l’indice probabilistico non può trovare ingresso qualora manchi una specifica e tempestiva deduzione difensiva circa il possibile concepimento da parte del congiunto. In difetto di tale allegazione, il riscontro genetico con esito superiore al 99,99% assume efficacia probatoria piena e vincolante per la decisione del giudice.
Cassazione Civile 24450 del 5.08.2026
7 agosto 2026










