Il concorso all’errore giudiziario come elemento ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione

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Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di concorso all’errore giudiziario come elemento ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione .

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La Corte d’appello rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta e dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, condannando l’istante al pagamento delle spese processuali.

L’stante era statodo mafioso.

Annullatodia in carcere era stata successivamente ripristinata in esecuzione di una nuova ordinanza cautelare.

Al termine del relativo procedimento non sussiste.

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Per la Corte di appello, quale giudice della riparazione, le sentenze di merito costituenti colpa grave ostativa alla riparazione, tra cui, in particolare:

  • i plurimi e costanti rapporti avuti con i coindagati finalizzati allo svolgimento di operazioni bancarie riguardanti una provvista di denaro di provenienza illecita;
  • il tentativo di introduzione e di investimento in Italia di ingenti somme di denaro di sospetta provenienza;
  • i cospicui guadagni prospettati, incompatibili con lo svolgimento della sua professione;
  • la conoscenza della provenienza illecita del denaro da reinvestire;
  • la piena consapevolezza del contesto delinquenziale entro cui i coindagati si trovavano ad operare.

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Avverso l’ordinanza di rigetto deducendo la palese erroneità della decisione impugnata.

Dettagliatamente ricostruita la vicenda processuale ed i contenuti delle varie decisioni liberatodiale inflittagli.

Il ricorrente, infatti, era stato costitutivi dell’imputazione contestatagli.

I singoli comportamenti posti in essere dall’istante, debitamente ricostruiti nelle sentenze assoluto dell’indennità per indebita detenzione.

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Il ricorso è stato.

La Suprema Corte ricorda che l’art. 314 c.p.p. prevede, al primo comma, che

«chi è stato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

Rammenta, quindi, che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all’affermazione del dirittodia cautelare.

L’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

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Per quanto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, c.p.p.,

“non solo la condotta volta alla realizzazione di un eventorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01)”.

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Con riferimentolinea la Cassazione che

“deve ritenersi ostativa al riconoscimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso”.

Ricorda che in altra pronuncia è stato che

“il diritto restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01)”.

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Sempre le Sezioni Unite hanno affermato a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01)”.

Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisatodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che,

“in tanto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01)”.

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Applicando i suddetti principi al caso di specie, la Corte di Cassazione ha valutato alla riparazione.

Il suo comportamento beneficio.

Di seguito della decisione:

  • plurimi e perduranti rapporti con i coindagati in concorso con i quali aveva effettuato diverse operazioni bancarie riguardanti una provvista di denaro di provenienza illecita, originariamente ritenuta riferibile ad associazioni mafiose;
  • la sentenza di assoluzione è stata unicamente fondata sulla carenza di prova in ordine alla riferibilità della provvista di denaro all’illecita attività svolta dall’associazione criminosa, pur tuttavia evidenziando plurimi comportamenti posti in essere dall’imputatodiale;
  • il tentativo di introduzione e di investimento in Italia di ingenti somme di denaro di sospetta provenienza;
  • i cospicui guadagni prospettati all’imputato;
  • la conoscenza della provenienza illecita del denaro da reinvestire;
  • la piena consapevolezza del contesto delinquenziale.

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In conclusione, la Cassazione ha condiviso la decisione che ha ritenuto della stessa.

Cassazione Penale 48674 del 22.12.2022

3 gennaio 2023

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