La sentenza della Corte di Cassazione in commento affronta un interessante caso relativo alla durata del sequestro di materiale informatico nei casi di mancata collaborazione della parte nel reperimento delle credenziali di accesso.
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Il Giudice per le indagini preliminari, decidendo in sede di opposizione contro il provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione di un computer portatile, di due smartphone e di vario materiale informatico, precedentemente vincolati con sequestro probatorio, rigettava alla richiesta.
Al riguardo, rilevava che, nonostante il lungo tempo decorso dal sequestro dei detti beni, non era stato possibile procedere alla loro restituzione, dato che non erano state estratte le copie forensi.
La mancata estrazione derivava, tra l’altro, dal fatto che il ricorrente non aveva fornito le credenziali per accedere agli apparecchi in sequestro.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo che:
. tenuto conto della durata del sequestro, sarebbe stato violato il principio di proporzionalità che governa la legittimità dei vincoli reali;
. la mancata collaborazione del ricorrente – che non aveva fornito le credenziali di accesso per estrarre le copie forensi – non giustificherebbe la protrazione del vincolo posto che la mancata collaborazione del ricorrente integrerebbe infatti un comportamento che troverebbe ampia giustificazione nelle garanzie offerte all’imputati dalla Carta costituzionale che tutela sia la presunzione di innocenza, che li diritto di proprietà.
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Il ricorso è stato ritenuto infondato.
La Cassazione rileva che, circa li rispetto del principio di proporzione nei vincoli di natura probatoria, e, in specie in quelli che attingono i dispositivi la giurisprudenza non si presenta uniforme.
Da un lato, si è affermato che deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, li sequestro di un intero personal computer, piuttosto che l’estrapolazione con copia forense di “singoli” dati, quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, gli elementi contenuti nella memoria (Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Benigni, Rv. 277343; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari, Rv. 270018).
Dall’altro, si è affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad un’indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092; sempre in materia di sequestro di documenti ad un giornalista Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272538 afferma che la necessità del particolare rigore nella valutazione della proporzionalità anche in regione della professione svolta edel segreto professionale, che protegge le informazioni in possesso del giornalista).
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Il secondo orientamento riguardava casi di vincolo di dispositivi nella disponibilità di giornalisti, ma che è stato seguito anche in situazioni diverse: si è infatti affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, li sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/09/2019, Scarsini, Rv. 277211, in materia di turbata libertà degli incanti).
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In una posizione mediana si colloca l’orientamento secondo cui l’Autorità, giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo
ragionevolmente necessario per gli accertamenti.
Sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.
Si tratta di decisione assunta in relazione al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d’asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489).
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Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto di dare continuità all’orientamento da ultimo descritto, ovvero
a quello che, al fine della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici, considera anche la variabile “tempo”, che incide sulla tempestività dell’estrazione dei dati rilevanti.
Non ritiene, invece, necessario che li sequestro di dati informatici debba essere “necessariamente preceduto” dalla perquisizione informatica.
La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nel fatto che l’effettuazione di una perquisizione informatica richiede la predisposizione di strumenti investigativi – e segnatamente la disponibilità di tecnici- che non è compatibile con la natura di atto “a sorpresa” della perquisizione ordinaria, che implica che ne siano garantite tempestività ed immediatezza; e che non può essere condizionata dalla predisposizione degli strumenti tecnici necessari per l’effettuazione di una perquisizione, come quella informatica, che richiede competenze specialistiche.
Peraltro, il codice di rito non prevede che il sequestro dei dati contenuti nei supporti informatici debba essere effettuata obbligatoriamente “solo dopo” l’effettuazione della perquisizione “tecnica” prevista dall’art. 247-bis cod. proc. pen.
In sintesi la Cassazione ritiene che la funzionalizzazione del vincolo dell’intero supporto ad una successiva analisi dello stesso, diretta alla identificazione ed estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la “durata” del sequestro non possa essere temporalmente indeterminata, ma debba essere invece limitata al tempo necessario per la analisi del supporto e la estrazione dei dati in esso contenuti.
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Con specifico riguardo alle contestazioni svolte nel ricorso, il collegio ha ritenuto che la valutazione della “ragionevole durata del vincolo” debba essere effettuata in coerenza con le difficoltà tecniche di estrazione dei dati, in ipotesi accresciute dalla indisponibilità delle chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.
La mancata collaborazione dell’indagato nel fornire le chiavi di accesso è un comportamento sicuramente inquadrabile come esercizio di una facoltà difensive, che trova supporto nella ampia tutela che il codice di rito fornisce all’accusato, riconoscendogli, tra l’altro, il “diritto al silenzio”.
Si tratta, tuttavia, di comportamento che influisce sulla valutazione della legittimità della protrazione del vincolo, che trova giustificazione nell’accresciuta difficoltà di accesso ai dati di interesse investigativo.
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In conclusione, con specifico riferimento al caso sottoposto all’esame della Corte – ovvero alla ipotetica violazione del principio di proporzionalità in un caso in cui l’indagato non ha fornito all’autorità procedente le credenziali per accedere ai dati contenuti nei supporti vincolati – la valutazione della legittimità della protrazione del vincolo deve considerare le difficoltà tecniche di apprensione dei dati, accresciute dalla indisponibilità delle chiavi di accesso ai sistemi informatici.
Cassazione Penale 17604 del 27.04.2023
10 maggio 2023










