Cassazione : con il captatore informatico ” Trojan ” intercettazione ambientale itinerante

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Nella sentenza in commento al luogo, trattandosi di una sorta di intercettazione ambientale itinerante .

Il Tribunale del riesame di Lecce, adito cocaina, ai fini della successiva rivendita a terzi.

Le lamentele sulle questioni sui principi generali in tema di captatore informatico ( trojan ), sollevate con il ricorso, sono state ritenute infondate.

Per la Cassazione è pacifico che, al momento che la nuova disciplina è applicabile ai procedimenti penali iscritti dai 1° settembre 2020.

Pertanto, da cui il collegio non ha inteso discostarsi.

Secondo le Sezioni Unite Scurato dalla legge n. 252 del 1991.

La natura itinerante dei dispositivi adoperati come moderne microspie – smartphone, tablet, computer – e il fatto per realizzare intercettazioni “tra presenti” nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata.

In questi casi, infatti, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del decreto dalla legge n. 203 del 1991, che, derogando ai presupposti fissati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità che ivi si stia svolgendo attività criminosa.

Di contro, l’utilizzo del nuovo mezzo tecnologico va escluso per i reati comuni perché, non essendo possibile prevedere i luoghi di privata dimora nei quali il trojan potrebbe essere introdotto della menzionata condizione di legittimità di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen..

La stessa sentenza ha fissato che si procede per reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A) e 74 d.p.r. n. 309/90 (capo C).

Siccome negli indicati procedimenti il trojan horse permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto, consegue che non è necessaria la preventiva individuazione di tali luoghi.

La necessità dell’indicazione di uno specifico luogo – quale condizione di legittimità dell’intercettazione – non risulta imposta né dall’art. 266, comma 2 (in cui, con riferimento).

Anche la «giurisprudenza sovranazionale conforta, pertanto della captazione, e ciò solo ai fini della determinazione delle modalità esecutive del mezzo di ricerca della prova, che avviene mediante la collocazione fisica di microspie.

Un’esigenza di questo, cit.).

Ne consegue che devono ritenersi legittime le intercettazioni “tra presenti” eseguite a mezzo di captato di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata: e ciò a prescindere dalla preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata.

Le obiezioni mosse dal ricorrente alla citata decisione, riguardanti il trojan, sono state, pertanto.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.36061 del 16 dicembre 2020

21 dicembre 2020.

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